(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte I e II della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato. 2. La Regione, in conformita' ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'Art. 118 della costituzione, procede, al termine del risanamento di cui al comma 1, alla riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, mediante il conferimento delle funzioni stesse e del patrimonio destinato all'assistenza abitativa ad un unico livello di governo locale, in modo da perseguire l'omogeneita' dell'attivita' amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio.