(Pubblicata nel Bollettino ufficiale parte I e II della Regione Lazio
                    n. 26 del 20 settembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti
regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica al
fine  di  garantire  l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' delle
funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti stessi e di
agevolare    il    risanamento   delle   relative   gestioni   e   la
riqualificazione del patrimonio da essi amministrato.
    2.  La  Regione,  in  conformita'  ai principi di sussidiarieta',
differenziazione   ed   adeguatezza   sanciti   dall'Art.  118  della
costituzione,  procede, al termine del risanamento di cui al comma 1,
alla  riorganizzazione  delle  funzioni  amministrative in materia di
edilizia  residenziale  pubblica,  di  cui  agli articoli 4 e 5 della
legge  regionale 6 agosto 1999, n. 12, mediante il conferimento delle
funzioni  stesse  e del patrimonio destinato all'assistenza abitativa
ad  un  unico  livello  di  governo  locale,  in  modo  da perseguire
l'omogeneita'  dell'attivita'  amministrativa  e la gestione unitaria
del patrimonio.